INTERROGAZIONE N. 519/A – Consiglio Regionale della Sardegna . VIOLAZIONE DEI DIRITTI E DELLE TUTELE SINDACALI DA PARTE DELLA DG PERSONALE

06/10/2026 – Consiglio Regionale della Sardegna (XVII Legislatura)

“Interrogazione n. 519/A presentata dai Consiglieri Truzzu, Cera, Piga, Floris, Masala, Meloni Corrado, Mula, Rubiu, Sorgia e Usai sulla grave e inammissibile disapplicazione delle tutele, dei diritti e delle prerogative sindacali da parte della Direzione generale del personale della Regione.”

Premessa e Quadro Normativo

I sottoscritti Consiglieri regionali premettono che:

  • Le prerogative, le tutele e i diritti sindacali all’interno della pubblica amministrazione sono pilastri invalicabili garantiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nello specifico dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e dalle successive modifiche apportate dall’art. 20 del CCNQ del 30 novembre 2023.
  • L’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), in combinato disposto con il regime di tutela del posto di lavoro di cui all’art. 2103 del codice civile, integrato dall’art. 68 del D.Lgs. 165/2001, costituisce una norma cogente e imperativa (ex artt. 18 e 18-bis del CCRL della Regione, art. 2 del CCRQ del 13 ottobre 2015). Essa non può essere derogata da deliberazioni della Giunta regionale (come la DGR n. 21/9 del 29 aprile 2026) né piegata all’applicazione della L.R. n. 10/2021, che disciplina fattispecie del tutto diverse.
  • L’ordinamento del personale della Regione definisce regole chiare e vincolanti ex art. 1372 c.c., volte a garantire l’esercizio delle funzioni sindacali e la tutela dei dirigenti sindacali senza pregiudizi, condizionamenti o forme di precarizzazione negoziale.
  • Qualsiasi atto unilaterale dell’Amministrazione che scavalchi, ignori o reinterpreti arbitrariamente il confronto preventivo e gli accordi sottoscritti con le OO.SS. firmatarie rappresenta una palese condotta antisindacale e una grave lesione delle corrette relazioni sindacali.

Evidenze sul caso specifico

Si evidenzia in particolare che:

  • Con la nota RAS prot. n. 33819 del 24 settembre 2026, la Direzione generale del personale e riforma della Regione (Servizio concorsi e mobilità) ha attuato un’inammissibile disapplicazione delle tutele e delle prerogative sindacali ordinarie.
  • Gli uffici hanno respinto l’istanza di assegnazione definitiva, con correlata cessione e modifica del contratto di lavoro, presentata da un/una dirigente sindacale al termine del distacco presso una differente Direzione generale (la quale aveva già espresso formale parere favorevole ex art. 18-bis CCRL).
  • Per giustificare il rigetto, gli uffici regionali hanno impropriamente richiamato la disciplina generale sulle mobilità temporanee di cui alla DGR n. 21/9 del 2026, pretendendo di far prevalere un atto amministrativo di rango secondario rispetto a un diritto soggettivo perfetto stabilito da contratti collettivi e norme di legge imperative (Legge 300/1970, art. 42 D.Lgs. 165/2001, L.R. 31/1998).

Presa d’atto e posizione dei Sindacati

Si prende atto che:

  • Una nota congiunta delle segreterie regionali di CISL FP, UIL FPL, FESAL e CLARES denuncia la grave violazione delle prerogative sindacali.
  • Le sigle sindacali ribadiscono che l’arbitraria interpretazione ignora persino il CCRL di interpretazione autentica sottoscritto dal CORAN e dalle OO.SS. in data 25 maggio 2017, il quale esplicita chiaramente che:
    “Il dirigente sindacale […], al termine del distacco sindacale, ha diritto di essere assegnato, a domanda, ad una differente Direzione generale o partizione amministrativa rispetto a quella di appartenenza, previo parere favorevole della Direzione ricevente”.
  • I contratti collettivi si applicano e non si interpretano ad arbitrio delle singole Direzioni generali. Tale condotta rappresenta un’anomalia giuridica che rischia di scardinare l’intero sistema delle relazioni sindacali regionali.
  • I sindacati unitari hanno preannunciato, in mancanza del ripristino della legalità, l’avvio di azioni giurisdizionali urgenti ex art. 28 della Legge n. 300/1970 per comportamento antisindacale, nonché formale esposto alla Corte dei Conti e all’OIV per i connessi danni erariali e le responsabilità dirigenziali patrimoniali in solido.

Quesiti rivolti alla Presidente della Regione e all’Assessore competente

I Consiglieri regionali chiedono di sapere:

  1. Se siano a conoscenza dei gravissimi fatti esposti e se non ritengano che l’operato degli uffici coinvolti costituisca una palese e lesiva violazione delle prerogative sindacali fissate dai CCNQ, dai CCRL e dagli accordi del CORAN;
  2. Se non si ritenga doveroso disporre l’immediata revoca e l’annullamento della nota RAS prot. n. 33819 del 24 settembre 2026, ordinando l’applicazione integrale dell’art. 18-bis del CCRL e dell’art. 2 del CCRQ 13 ottobre 2015 a tutela del dirigente sindacale interessato;
  3. Se sia intenzione della Giunta verificare la legittimità dell’azione amministrativa tramite un parere d’urgenza dell’Avvocatura regionale, per bloccare atti manifestamente illegittimi prima che si traducano in condanne per attività antisindacale e danni erariali;
  4. Se si intenda convocare immediatamente un tavolo di confronto straordinario con le organizzazioni sindacali per sanare la gravissima frattura nelle relazioni sindacali e ricondurre la gestione del personale entro i binari della trasparenza, della legalità e del rispetto dei contratti.

Cagliari, 6 ottobre 2026

Fonte: Consiglio Regionale della Sardegna – Interrogazione n. 519/A (XVII Legislatura)

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