PILLOLE DI PRIVACY_ I Contratti Collettivi (CCRL) prevalgono sul Regolamento per la Protezione dei Dati Personali, GDPR?
di Salvatore Efisio Ximenes, Referente Privacy del sito www.cislregionesardegna.it
L’articolo 88 del GDPR riconosce agli Stati membri dell’Unione Europea la facoltà di adottare Leggi e Contratti Collettivi i quali, entro limiti precisi, possono introdurre norme più specifiche in materia di trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro. Tale facoltà non consente però di derogare ai principi fondamentali del GDPR, né di ridurre il livello di tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori.
Il caso all’esame della Corte di Giustizia Europea. Sentenza C-65/23 del 19 dicembre 2024
Un recente caso esaminato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è particolarmente rilevante per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Una dipendente aveva lamentato un danno morale derivante dal trattamento dei propri dati personali effettuato sulla base di un accordo aziendale adottato ai sensi dell’articolo 88 del GDPR.
La questione sottoposta alla CGUE:
“Le leggi e i contratti collettivi adottati ai sensi dell’articolo 88 devono rispettare solo tale disposizione o l’intero Regolamento sulla Protezione dei Dati?
Con la sentenza C-65/23 del 19 dicembre 2024, la CGUE ha chiarito alcuni principi fondamentali:
- il potere derogatorio riconosciuto agli Stati membri dall’articolo 88 deve sempre garantire i diritti e le libertà dei lavoratori i cui dati personali sono trattati dal Datore di lavoro;
- il GDPR è stato adottato per assicurare in tutti i Paesi dell’Unione un livello elevato e uniforme di protezione dei dati personali, obiettivo dal quale gli Stati non possono discostarsi;
- di conseguenza, Leggi e Contratti Collettivi devono rispettare tutte le disposizioni del GDPR, in particolare il principio di necessità del trattamento, il quale consente il trattamento dei soli dati strettamente indispensabili;
- spetta quindi al Giudice nazionale verificare la conformità delle Leggi e dei Contratti Collettivi al GDPR. In caso di incompatibilità, il giudice disapplicherà le singole clausole non conformi, senza travolgere l’intera legge o il contratto collettivo, applicando il testo “depurato” delle parti illegittime secondo i principi del codice civile in materia di interpretazione del contratto (artt. 1362-1371 c.c.).
- In conclusione, la CGUE riafferma il primato del Diritto Europeo sul Diritto Nazionale.
Ciò implica che, in sede di contrattazione collettiva, le Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali devono verificare preventivamente che Accordi e Contratti aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dei lavoratori siano pienamente conformi alla normativa europea in materia di privacy.